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[ LETTURA IN 3 MINUTI ] -Pignoramento & cessione del quinto, possono coesistere?

Sfatato il mito che la cessione del quinto esclude un pignoramento.

[scopri il perché]


Richiedere la Cessione del Quinto è una soluzione adottata da molti lavoratori dipendenti per ottenere liquidità per far fronte a spese impreviste o semplicemente per realizzare un qualsivoglia progetto.


Nonostante la Cessione del Quinto risulti una tipologia di finanziamento piuttosto diffusa, circolano ancora notizie poco chiare e fuorvianti che è bene chiarire per permettere agli interessati di non ritrovarsi in sgradite sorprese.


Uno dei punti che meritano di essere approfonditi è il pignoramento dello stipendio con una Cessione del Quinto in corso.

Molti ritengono che un pignoramento non possa essere effettuato in presenza di una cessione ma purtroppo non è così. 


Chiariamo insieme come stanno effettivamente le cose.


Il pignoramento è regolato dagli articoli 543-546 del Codice di Procedura Civile e non può avvenire in presenza di importi complessivi inferiori ad un triplo dell'assegno sociale.


La domanda che molti si fanno è: ma può verificarsi un pignoramento con Cessione del Quinto in corso?


Purtroppo la risposta è affermativa, può accadere ma, solo a determinate condizioni che andiamo di seguito a vedere portando un esempio pratico.


Innanzitutto è bene ricordare che Il pignoramento dello stipendio è un'espropriazione forzata di una parte dello stipendio che avviene in caso ci siano dei debiti insoluti. Questo tipo di atto avviene tramite una notifica al dipendente ma anche al datore di lavoro.


Il pignoramento è regolato dagli articoli 543-546 del Codice di Procedura Civile e non può avvenire in presenza di importi complessivi inferiori ad un triplo dell'assegno sociale.


Se siamo in presenza di debiti dovuti a cause diverse, ad esempio debiti verso una finanziaria e debiti verso un ex coniuge, il limite massimo è il pignoramento del 50% dello stipendio.


Supponiamo che il lavoratore in questione percepisca uno stipendio netto di 2000 euro e ha deciso di richiedere un finanziamento con Cessione del Quinto che gli comporta una rata di 400 euro.

A questo punto il lavoratore e il suo datore di lavoro ricevono notizia di pignoramenti dovuti a debiti insoluti pregressi.

La quota massima che può essere pignorata in questo caso specifico è 600 euro, cioè la metà dello stipendio meno la rata della Cessione del Quinto in corso.


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Tuttavia, è bene sapere che vi sono limiti per più pignoramenti sullo stesso stipendio?

Occorre, innanzitutto, evidenziare che la legge distingue i pignoramenti in

3 categorie, in ragione della causa del credito:


- debiti alimentari (es. assegno di mantenimento ex moglie o figli);


- debiti con il fisco;


- tutti gli altri debiti (es. banca, finanziaria, persone fisiche).


Nel caso di più pignoramenti della stessa categoria il limite del pignoramento è sempre pari ad un quinto dello stipendio, pertanto il pignoramento successivo andrà in coda a quello precedente.


Nel caso, invece, di più pignoramenti riconducibili a cause diverse, questi possono coesistere, estendendosi sino alla metà dello stipendio.


Sicuramente la sensazione  che ha dopo aver letto queste notizie è di forte dubbio


Se hai ricevuto un pignoramento o temi un'esecuzione forzata e vorresti ricevere maggiori informazioni, compila il form  contatti sotto

Si può opporre il pignoramento?


Certo, per l'assegnazione delle somme pignorate il creditore deve rivolgersi al Giudice dell'esecuzione, innanzi al quale il debitore può opporre il pignoramento per motivi attinenti tanto a vizi formali, quanto a vizi sostanziali, e precisamente:


  • Vizi formali:

- mancata notifica del titolo esecutivo (es. decreto ingiuntivo o sentenza muniti della formula esecutiva);

- mancata notifica dell'atto di precetto, con il quale si invita il debitore al pagamento entro 10 giorni, avvertendolo che in mancanza si procederà ad esecuzione;

- decorso del termine di 90 giorni dalla notifica dell'atto di precetto;


  • Vizi sostanziali:

- avvenuto pagamento, dell'intero o parziale, della somma oggetto di esecuzione, prima della notifica del pignoramento;

- errore nel calcolo della somma da pignorare;

- intervenuta prescrizione del diritto di credito.


Se ti è sembrato utile questo articolo e ritieni altrettanto sapere chi sono, continua  a leggere

Sono Gennaro Izzo, padre di Ludovica e consulente creditizio  dal 2007.


Da sempre ho creduto che la mia attività di consulente debba essere svolta con etica e professionalità a favore di chi richiede il mio supporto.


Con una mission chiara in mente, nasce il portale:


www.informarecredito.it 


con lo scopo di  rendere più consapevoli le scelte in materia di credito.


Cosa non trovi in qui:


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